Art. 1. Costituzione e sede
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata “Ande Cante e Bali” danze, canzoni, musiche e tradizioni della cultura popolare, con sede in via Rovereto n. 17 nel comune di Rovigo.
Art. 2 Oggetto e scopo
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturali di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati stessi. Si ispira ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. In particolare l’Associazione si propone lo studio e la diffusione della cultura, delle danze e delle musiche etniche dell’Italia e di altri paesi al fine di promuovere il benessere della persona e salvaguardare il patrimonio tradizionale nell’ottica di una nuova sintesi culturale che tenga conto della realtà attuale.
Per tali scopi, in via esemplificativa e non esaustiva, l’Associazione potrà: promuovere la pratica della danza e della musica; aderire e mantenere rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali che hanno scopi affini; collaborare con associazioni ed istituzioni sul territorio, raccogliere materiale musicale, coreografico e folclorico relativo alle tradizioni popolari dell’Italia e di altri paesi; diffondere al proprio interno il materiale documentario e di studio; promuovere l’organizzazione di convegni e manifestazioni sulla cultura del mondo folclorico; attuare interscambio culturale anche attraverso la rete informatica; promuovere attività formativa della persona in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse, strumentali ed accessorie a quella principale in quanto integrative della stessa, rimanendo tuttavia espressamente esclusa dagli ambiti ideali ed operativi dell’Associazione stessa la tutela degli interessi economici dei soci.
Le attività associative sono svolte in proprio o in collaborazione con Enti, Istituzioni e Organizzazioni Non Profit.
Per il perseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, tuttavia, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti, quali musicisti, consulenti o esperti di vario tipo, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 3. Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 Soci dell’Associazione
Oltre ai fondatori, sono ammessi all’Associazione le persone, senza nessuna discriminazione di razza, di sesso, di credo, di cultura e di censo o gli enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il quale deve esprimersi nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dei requisiti morali e di onorabilità, nonché dell’interesse manifestato dal richiedente in relazione ai fini dell’Associazione; in assenza di diniego motivato nel termine predetto, la domanda si intende accolta. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà indicare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare le quote ed i contributi associativi annuali o straordinari deliberati. I minori di diciotto anni saranno ammessi solo se muniti del consenso scritto del genitore, del tutore o del curatore che esercita la patria potestà.
Sono previste tre categorie di soci:
- soci ordinari, coloro che versano la quota associativa annuale;
- soci sostenitori, coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari, nominati tali dal Consiglio Direttivo per l’alto prestigio sociale o per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e comporta l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci.
Art. 5 Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi associativi; di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, usufruendo anche di eventuali servizi messi a disposizione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare le quote sociali deliberate dall’Assemblea entro l’anno solare di competenza, rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali. Devono inoltre mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 6 Recesso ed esclusione del socio
Il socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto al termine dell’anno solare in corso.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che commette gravi inadempienze può essere escluso dall’Associazione, dopo aver sentito le giustificazioni dell’interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, nella quale deve essere indicato motivo dell’esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell’esclusione, entro il termine di 30 giorni, può inviare istanza motivata al Consiglio Direttivo il quale, entro 15 giorni, convocherà l’Assemblea dei soci che giudicherà in merito all’esclusione deliberando con le maggioranze richieste per le assemblee ordinarie. E’ comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.
Art. 7 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione.
Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate dal Presidente e dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 8 L’Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare ai soci e da affiggere presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contiene l’ordine del giorno dei lavori. E’ ammesso anche l’invio per posta elettronica.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9 Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- deliberare sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere tra i soci il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero dei componenti;
- approvare gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento della vita associativa;
- stabilire quote e contributi associativi annuali ed eventuali contributi straordinari;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art. 10 Validità delle Assemblee dei soci
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo due altri soci, anche mediante delega riportata in calce all’avviso di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto di 2/3 dei soci presenti o rappresentati per delega e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Dell’adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall’Assemblea. Con richiesta al Presidente, ogni socio può consultare e, sostenendone le spese, trarre copia di tutte le delibere.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino a sette membri compresi il Presidente ed il Vicepresidente, che dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i soci che riporteranno il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, almeno una volta ogni sei mesi, con avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e contiene l’ordine del giorno dei lavori. E’ ammesso anche l’invio per posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- formulare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare sulle domande di adesione;
- predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
- proporre all’Assemblea le modifiche del presente statuto;
- redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, proponendo la destinazione di eventuali avanzi di gestione.
Art. 12 Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea dei soci contestualmente alla nomina del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica tre anni.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi anche in sede giudiziale.
Al Presidente compete la realizzazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione sulla base delle direttive indicate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali riferisce in ordine all’attività compiuta.
Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tuttavia, egli può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la revisione allorquando se ne ravvisi la necessità.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente per il tempo necessario, riferendo del suo operato al Presidente non appena possibile .
Art. 13 Libri e registri dell’Associazione
L’Associazione tiene i libri delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, il registro dei soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali e dalle norme civili in materia di associazioni.
Art. 14 Patrimonio dell’Associazione e fondo di esercizio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Associazione;
Il fondo di esercizio è costituito da:
- quote e contributi associativi annuali degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni ed enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
Tutti i versamenti effettuati dai soci sono a fondo perduto.
All’Associazione è fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 Rendiconto economico-finanziario consuntivo
L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale, decorre dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto entro il trenta aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 16 Scioglimento dell’Associazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 10, nominando se necessario, nel caso di esistenza di un patrimonio da liquidare, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e specificandone le funzioni.
In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente a finalità di utilità sociale.
Art. 17 Clausola compromissoria
Le controversie riguardanti l’esecuzione o l’interpretazione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto con delibera dell’Assemblea ordinaria.
Art. 18 Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le norme in materia di associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, le norme previste dal codice civile in materia di associazioni, nonché le norme relative agli enti non commerciali previste dalla normativa fiscale.